L’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 456 del 16 settembre 2022) ha chiarito che la detrazione Irpef e Ires del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche, interessa in generale gli interventi effettuati su edifici già esistenti senza ulteriori specificazioni, pertanto su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
La condizione generale richiesta affinché un intervento possa accedere al bonus barriere è che questo sia realizzato nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, il decreto quadro contenente tutti i parametri tecnici che rendono i luoghi adatti a persone con disabilità.
Nel bonus barriere architettoniche è quindi possibile far transitare una serie di lavori apparentemente poco affini allo stesso.
Se il proprietario di una casa decidesse quindi di sostituirne gli infissi con altri che rispettino queste indicazioni, nulla gli vieta di attivare il bonus al 75%, con la conseguenza che l’impresa può applicare lo sconto in fattura, escluso per quasi tutti gli altri tipi di agevolazioni edilizie. Lo stesso vale per la sostituzione della pavimentazione nonché la ristrutturazione del bagno.
Va segnalato, però, che per la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E paragrafo 3.5, siccome la norma prevede espressamente che siano agevolati i lavori su edifici già esistenti, la detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o nel caso di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Aggiornamento a cura dell’Avv. Alessandro Pignatti