Sul punto la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che qualora l’intervento sia stato deliberato dall’assemblea condominiale a maggioranza, le spese per l’installazione di un ascensore, che costituisce dal punto di vista del diritto condominiale una “innovazione”, sono da ripartire, a prescindere dall’uso, tra tutti i condòmini, secondo l’articolo 1123, primo comma, del Codice civile, in proporzione dei millesimi di proprietà, con la precisazione che, in base all’articolo 2, comma 1, della legge 13/1989, l’installazione dell’impianto di ascensore volto all’eliminazione delle barriere architettoniche non è considerata in alcun caso di carattere voluttuario ex articolo 1121, primo comma, del Codice civile.
Trattandosi, tuttavia, di una innovazione gravosa, suscettibile di utilizzazione separata, i condòmini che non intendano trarne vantaggio lo devono comunicare e sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Per coloro che non abbiano aderito in un primo tempo all’innovazione, resta fermo il diritto di parteciparvi successivamente, ex articolo 1121, terzo comma, del Codice civile. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che i condòmini (e i loro eredi o aventi causa) possano in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera, con rivalutazione monetaria e interessi, al netto di eventuali agevolazioni fiscali.
Ove invece l’iniziativa di installare l’impianto di ascensore sia stata assunta autonomamente dal condomino proprietario dell’appartamento all’ultimo piano e del lastrico, sarà quest’ultimo a doversi accollare per intero i costi dell’installazione. Anche in tale ultimo caso resta fermo il diritto degli altri condòmini di partecipare successivamente alla spesa, divenendo a loro volta comproprietari, in base all’articolo 1121, terzo comma, del Codice civile.