
La telecamera privata non può riprendere le parti comuni
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10925 del 23 aprile 2024, ha confermato il principio per cui il singolo condòmino non può installare telecamere private per inquadrare parti comuni.
L’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
I giudici di legittimità hanno precisato che il singolo condòmino, per installare il proprio impianto di videosorveglianza, seppure non sarà obbligato a segnalare la presenza con apposito cartello, sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato. Di conseguenza l’angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage.
Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza soggiacciono anche i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione.
Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati, oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.