La circolare 17/E, pubblicata il 26/06/2023 dall’agenzia delle Entrate, contiene importanti chiarimenti relativamente al bonus barriere al 75%. In particolare, le opere di rimozione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori.
Tra queste ci sono gli interventi di sostituzione di finiture, come quelli su pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti.
Accanto a questi lavori, c’è il rifacimento o l’adeguamento di impianti: quindi, servizi igienici, impianti elettrici, citofoni. E ci sono gli interventi che vengono in mente subito quando si parla di barriere architettoniche: il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. Essenziale, per tutti questi interventi, che vengano rispettati i paletti del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 236/1989.
Oltre all’opera principale, lo sconto vale anche per i lavori di completamento. Quindi, l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute, ad esempio, per la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione di sanitari.
I documenti da conservare sono innanzitutto le fatture e le ricevute, ma anche un’autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione non eccede il massimale ammissibile. In caso di lavori condominiali, è necessaria una dichiarazione dell’amministratore sul rispetto dei suoi adempimenti. Soprattutto, però, serve la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 236/1989, quindi l’attestazione del professionista che ha progettato l’intervento.
Aggiornamento a cura dell’Avv. Alessandro Pignatti