L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente è gravato dallo specifico onere di curare la raccolta e la conservazione dei documenti rilevanti, idonei a dimostrare la corretta fruizione dei benefici goduti, in ossequio al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui compete sempre al contribuente, che intenda far valere qualunque regime o trattamento fiscale di favore, di provare, in caso di contestazione, i presupposti che giustificano l’applicazione delle norme legittimanti la riduzione della tassazione.
Quanto all’elenco dei documenti di rilievo, sono innanzitutto, sia per la detrazione base del recupero del patrimonio edilizio esistente, sia per tutte le altre detrazioni che ne sono derivate (ecobonus, sismabonus, superbonus, bonus facciate, eliminazione barriere architettoniche), quelli indicati nel provvedimento direttoriale 2 novembre 2011, n. 149646, ossia: le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici “dedicati” di pagamento, le abilitazioni amministrative secondo le norme vigenti per tipologia di lavori, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, la delibera dell’assemblea condominiale circa l’approvazione dei lavori sulle parti comuni e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, la comunicazione preventiva all’Asl se d’obbligo per le norme sulla sicurezza dei cantieri, il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se pagati dal locatario o comodatario dell’immobile.
A questi documenti sono poi da aggiungersi quelli più squisitamente tecnici, di volta in volta richiesti dalle normative ecobonus e sismabonus, in quanto idonei ad attestare le performance di efficientamento energetico o di sicurezza antisismica degli interventi posti in essere. Merita menzione, tra i documenti ecobonus, la comunicazione all’Enea, perché per il Fisco è requisito imprescindibile ai fini della spettanza del bonus.