La Corte di Cassazione ha precisato che scatta il reato di stalking per la casalinga rumorosa e dispettosa con la vicina.
La Suprema corte ricorda che rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi un’indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione con la vittima, attraverso un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.