La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32683 del 16 dicembre 2024 ha confermato che è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio volta a collegare due locali di proprietà esclusiva, ubicati in due diversi condomìni.
Una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile il muro perimetrale di delimitazione del condominio, e l’imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condòmini.