La Corte di Cassazione ha precisato che il condomino ai sensi degli artt. 1102 e 1122 c.c. può creare un impianto elettrico a servizio del box, pur sempre nel rispetto delle norme di progettazione e realizzazione di quel tipo di impianto, ferma restando sempre l’osservanza delle regole dettate dal regolamento condominiale, ove esistenti. Si deve inoltre tenere conto che deviare l’energia elettrica condominiale nel proprio appartamento è furto aggravato.
Quindi qualora venga realizzata la derivazione della corrente elettrica per il proprio box dell’impianto di illuminazione delle parti comuni è doveroso, per quanto non obbligatorio, che il condomino stesso installi, a monte dell’interruttore di accensione, un contatore individuale, accessibile alla lettura anche da parte dell’amministratore (o comunque ispezionabile a richiesta), al fine di sottrarre la spesa individuale connessa al maggior consumo ad essa imputabile. Questo costo sarà oggetto di rendicontazione annuale con apposite annuale con apposita voce di spesa tra quelle individuali.
L’esecuzione delle opere per l’installazione ex novo di un impianto, ovvero per la derivazione da quello condominiale, può comportare la necessità di eseguire opere murarie. Dette spese afferenti ad interventi sulle parti comuni, ex art. 1102 c.c., devono essere integralmente sostenute dal condomino.