
La legge parla di documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. E, per ottenere lo sconto, è necessario che quella documentazione venga compilata e conservata, insieme ad esempio a fatture e ricevute fiscali.
La circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate indica che è necessaria una relazione tecnica, redatta dal serramentista o da un professionista abilitato, per illustrare lo stato dell’immobile prima e dopo l’intervento e spiegare quali lavori sono stati fatti per rimuovere le barriere architettoniche.
In questo documento, a titolo esemplificativo, vanno dimostrati alcuni elementi: anzitutto, va illustrato lo stato di fatto con evidenza delle barriere architettoniche presenti che si intendono eliminare con l’intervento; bisogna allegare documentazione fotografica, misurazioni dell’immobile sul quale si interviene e relativi disegni grafici che attestino, ad esempio, un’altezza delle maniglie dei serramenti esistenti non conformi a quanto previsto dal decreto sulle barriere.
Oltre allo stato di fatto, bisogna poi riportare la situazione post-intervento, in modo da documentare il superamento delle barriere architettoniche, che è il presupposto sul quale si basa l’incentivo. Come per lo stato di fatto pre-intervento, bisognerà utilizzare documentazione fotografica post-intervento, misurazioni, disegni grafici, prove in opera, certificati di laboratorio, che attestino che il nuovo serramento rispetta tutte le caratteristiche previste dal Dm n. 236/1989.
La documentazione da conservare, comunque, non si esaurisce qui. Tra gli altri elementi da considerare, c’è una dichiarazione dell’amministratore condominiale, in caso di lavori su parti comuni. E, poi, una dichiarazione sostitutiva del contribuente, che attesti con una serie di punti che ci sia effettivamente il diritto a portare in detrazione le spese al 75 per cento.