La Corte di Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2025 numero 3913 ha stabilito che l’agevolazione prima casa non richiede che l’immobile sia già idoneo all’abitazione al momento dell’acquisto. Ciò che risulta determinante è la potenzialità dell’immobile di essere trasformato in abitazione attraverso adeguati interventi edilizi.
Il ragionamento della Suprema corte si fonda sulla natura intrinseca dei fabbricati collabenti. Questi edifici, pur essendo registrati in categoria F/2, mantengono la loro qualifica di fabbricato e non possono essere considerati semplici terreni edificabili. La Corte ha evidenziato che lo stato di degrado non esclude la possibilità di ristrutturazione, affermando che l’assenza di rendita non implica inevitabilmente l’impossibilità di beneficiare dell’Imu.
L’agenzia delle Entrate ha manifestato riserve sull’inclusione dei fabbricati collabenti nell’ambito delle agevolazioni prima casa, sottolineando come la loro inagibilità possa costituire un ostacolo. In particolare, si sostiene che, a differenza delle categorie F/3 o F/4, relative agli immobili in costruzione, la classificazione F/2 sia generalmente duratura e indichi una totale inidoneità all’uso residenziale.