La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26185 dell’8 settembre 2023 ha affermato che il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso.
Nello specifico da tale disattivazione non deve derivare né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
La particolarità della sentenza sta nel fatto quindi che la Suprema corte non solo richiama i noti requisiti per la legittimità del distacco (nessun aggravio di spesa per altri e regolare funzionamento dell’impianto) ma aggiunge il dato della proporzionale riduzione delle spese. Il condomino distaccandosi non deve far aumentare le spese di altri, ad esempio godendo della posizione del suo appartamento che trae calore dall’immobile sottostante e soprastante.