Premesso che l’articolo 1129, comma 9, del Codice civile stabilisce che, in mancanza di una dispensa espressa dall’assemblea, l’amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è ricompreso, anche mediante l’ingiunzione prevista dall’articolo 63, comma 1, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.
La disposizione normativa non specifica però la maggioranza con cui l’assemblea può validamente dispensare l’amministratore dall’obbligo di rispettare il termine semestrale.
Infatti, anche se la disposizione fa riferimento testualmente ad una dispensa, in realtà da un punto di vista tecnico presuppone necessariamente una delibera, dal momento che l’assemblea non può esprimere mere opinioni o semplici consigli, ma può soltanto decidere mediante il metodo collegiale.
Tenendo conto che la delibera con cui l’amministratore viene dispensato dall’assemblea comporta, da parte di tutti gli altri condòmini, l’obbligo di accollarsi la quota mancante dovuta da un condomino, per la Corte di Cassazione è necessario che tale decisione sia approvata all’unanimità, con l’esclusione dell’unico caso in cui vi sia una urgenza improrogabile per la quale si considera invece sufficiente una delibera approvata a maggioranza.