La manutenzione ordinaria delle parti comuni rientra tra i compiti dell’amministratore di condominio, che può disporre autonomamente interventi periodici sulle parti comuni (pulizie, piccoli lavori e controlli periodici) senza preventiva delibera assembleare. Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, richiedono la preventiva delibera assembleare, salvo i casi di urgenza, in cui l’amministratore può intervenire e riferire successivamente all’assemblea.
Rientrano tra gli obblighi dell’amministratore anche la vigilanza sulla sicurezza degli impianti, le verifiche periodiche e la corretta conservazione della documentazione tecnica.