Crediti di imposta: la richiesta nella mediazione
La disciplina dei crediti di imposta legati alla mediazione civile e commerciale (art. 20 D.Lgs. 28/2010), come attuata dal decreto 1° agosto 2023, prevede che la domanda di attribuzione sia presentata esclusivamente tramite la piattaforma accessibile da giustizia.it, con SPID/CIE/CNS, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione delle procedure interessate, a pena di inammissibilità. Le comunicazioni avvengono via PEC indicata dal richiedente o, in mancanza, nell’area riservata della piattaforma.
Alle parti è riconosciuto, in caso di accordo, un credito di imposta commisurato all’indennità versata all’organismo (art. 17, commi 3 e 4) fino a 600 euro per procedura, e, nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, o demandata dal giudice, anche un credito commisurato al compenso dell’avvocato nei limiti dei parametri forensi e fino a 600 euro.
I crediti di imposta sono utilizzabili nel limite di 600 euro per procedura e, annualmente, fino a 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per le persone giuridiche, ridotti della metà se la mediazione non va a buon fine, ed è inoltre previsto un ulteriore credito pari al contributo unificato versato nel giudizio estinto per conciliazione, fino a 518 euro.
La domanda deve indicare dati identificativi e codice fiscale/partita IVA del beneficiario, estremi delle fatture (organismo/avvocato/arbitro), modalità ed estremi dei pagamenti e l’indirizzo PEC, oltre a elementi specifici secondo i casi: numero d’ordine dell’organismo, numero e data del procedimento e dell’accordo o del verbale di mancato accordo, valore della lite, materia rientrante nell’obbligatorietà, nonché lo scaglione di valore applicato dall’avvocato.
Per la mediazione demandata dal giudice vanno aggiunti il numero di ruolo, le date dell’ordinanza di rinvio in mediazione e di estinzione, e, per il credito sul contributo unificato, gli estremi PagoPA/bonifico. 3
In presenza di più crediti di imposta riferiti allo stesso anno si presenta una domanda annuale cumulativa con il dettaglio delle singole procedure.
Il Ministero, dopo i controlli, comunica entro il 30 aprile l’importo riconosciuto, che potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 esclusivamente per via telematica dall’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di rimborso, nel rispetto del limite comunicato (pena lo scarto del versamento) e, per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o lavoro autonomo, anche in diminuzione delle imposte dovute in dichiarazione.