L’alloggio del portiere vuoto torna nella disponibilità dei proprietari

L’alloggio del portiere vuoto torna nella disponibilità dei proprietari
31 Maggio 2024 gugo

L’alloggio del portiere vuoto torna nella disponibilità dei proprietari

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16083 del 2024, ha chiarito che l’alloggio del portiere, in caso si deliberi la cessazione del servizio, torna nella disponibilità dei proprietari.

Per i supremi giudici la destinazione di locale ad alloggio del portiere è inquadrabile nello schema della servitù, escludendo che il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere rientri nelle obbligazioni propter rem, quelle legate al bene stesso e che con questo si trasferiscono.
I giudici precisano che sia nei periodi nei quali il condominio eventualmente deliberi di non avvalersi del servizio di portierato, sia nel caso in cui il condominio deliberi la cessazione definitiva di quel servizio, sono i proprietari che possono utilizzare l’immobile. La situazione che ne deriva non è dissimile da quella della servitù di parcheggio. Se l’utilità viene meno, la servitù cessa.