La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31228 del 5 dicembre 2024, ha precisato che l’amministratore di condominio è legittimato ad agire, ai sensi dell’articolo 1669 Codice civile per il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti di costruzione che, sebbene riguardino le parti comuni dell’edificio, incidano anche sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, colpendo, dunque, l’edificio nella sua unitarietà complessiva.