L’ascensore è installabile anche se l’assemblea è contraria

L’ascensore è installabile anche se l’assemblea è contraria
17 Maggio 2023 gugo

La giurisprudenza è concorde nel riconoscere che l’installazione di un ascensore su un’area condominiale, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche, non richiede la maggioranza dell’assemblea dei condòmini, neppure per un apparecchio esterno all’edificio. I condòmini dissenzienti sono esonerati dalla spesa, in applicazione dell’articolo 1121 del Codice civile, perché l’ascensore è opera suscettibile di utilizzazione separata; tuttavia, possono successivamente farne uso partecipando ai costi.

Nello specifico, l’installazione di un ascensore su un’area condominiale, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche, costituisce un’innovazione che, secondo l’articolo 2, comma 1, della legge 13/1989, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’articolo 1120, secondo comma, del Codice civile (vale a dire con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti metà del valore dei millesimi). Se l’adunanza condominiale esprime delibera contraria oppure omette di pronunciarsi, il portatore di handicap può chiedere per iscritto che si esegua l’opera, la quale, trascorsi inutilmente tre mesi, può essere installata, a proprie spese, dal richiedente (articolo 2, comma 2, della legge 13/1989). Neppure il regolamento condominiale che disponga regole per il rispetto del decoro architettonico può limitare l’installazione dell’ascensore.

Aggiornamento a cura dell’Avv. Alessandro Pignatti