Nulla la delibera che nomina l’amministratore privo dei requisiti

Nulla la delibera che nomina l’amministratore privo dei requisiti
6 Dicembre 2024 gugo

Nulla la delibera che nomina l’amministratore privo dei requisiti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34252/2024 ha affermato il principio di diritto per cui la deliberazione dell’assemblea condominiale che nomini un soggetto privo di professionalità ed onorabilità prevista dall’articolo 71 -bis disposizioni attuative Codice civile è nulla per contrarietà a norma imperativa , trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti , perciò sulla capacità del contraente.

La corte di Cassazione (Sezioni unite civili 9839/2021) ha infatti stabilito che sono nulle, e quindi, sottratte al termine perentorio di impugnazione di trenta giorni, le deliberazioni dell’assemblea condominiale illecite, in quanto contrarie alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’articolo 71-bis è una norma imperativa, poiché non è derogabile dalla volontà dei privati ed è posta a tutela degli interessi generali della collettività. Ne consegue che la violazione della norma imperativa dell’articolo 71 -bis disposizioni attuative Codice civile determina la nullità non soltanto della delibera di nomina, ma anche del contratto di amministrazione condominiale stipulato con l’oggetto privo dei predetti requisiti che non è titolare di un’azione per il pagamento del compenso corrispondente all’attività illegalmente prestata.