Nuova assicurazione per gli edifici oggetto di interventi di efficientamento energetico

Nuova assicurazione per gli edifici oggetto di interventi di efficientamento energetico
1 Settembre 2023 gugo

A seguito del completamento di interventi di efficientamento energetico, può sorgere la necessità di integrare la copertura assicurativa condominiale già in essere. Anche in tal caso, i condomini che decidono di stipulare una polizza assicurativa condominiale devono prima provvedere a emanare un’apposita delibera.
Infatti, l’amministratore privo dell’autorizzazione dell’assemblea non è legittimato a concludere un contratto di assicurazione per il condominio che rappresenta.
Per la Corte di cassazione, tale conclusione è connessa alla decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato (Cass. n. 8233/2007).
Per deliberare la stipula di una polizza assicurativa condominiale è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. È, cioè, richiesta la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2, del codice civile.
Ovviamente la polizza deve essere pagata da tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote di proprietà.