Con la sentenza n. 19087 del 14 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha confermato che i condòmini hanno il diritto di installare, a proprie spese, un ascensore anche se di dimensioni ridotte e non in grado di rimuovere in modo completo le barriere architettoniche. Difatti, l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti.
La sentenza riafferma un principio di civiltà e ribadisce in primo luogo che quando la spesa per l’installazione dell’ascensore sia sostenuta dai soli promotori interessati deve essere applicato l’articolo 1120 Codice civile, che contempla anche le innovazioni, talché non può essere invocata la necessità di una delibera assembleare.
È stato inoltre precisato che in tema di eliminazione o comunque di agevolazione dell’accesso alle abitazioni, prevale il principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva presenza di un portatore di handicap motorio e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo. Purché lo stesso sia idoneo, anche se non a eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente, le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Aggiornamento a cura dell’Avv. Alessandro Pignatti