Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha costituito un fondo da 200 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025 da suddividere per le annualità 2024 e 2025, rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo.
Sono ammessi alle agevolazioni di cui al detto decreto gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica. Il titolare il deve essere il soggetto beneficiario o altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Tale possibilità riguarda utenze di consumo relative a unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10 (le abitazioni signorili, le ville e i castelli o palazzi eminenti, immobili commerciali).
Gli interventi ammessi devono rispettare, tra l’altro, le seguenti condizioni:
a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale.
b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo;
c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico ed in particolare i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000,00 euro ovvero inferiore a 30.000,00 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS, relativa all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione e può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.
L’istanza di accesso alle agevolazioni è trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il tramite di una piattaforma informatica il Gse dovrà mettere a punto. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della “procedura a sportello” in relazione a ciascuna area geografica.
Il regolamento del Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, nonché le modalità di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di revoca delle agevolazioni, le attività di monitoraggio e le attività di verifica e controllo.
Gli interventi sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile.