La Giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nel ritenere che nessuna omissione e/o negligenza può essere posta a carico dell’impresa se l’appaltatore ha adottato tutte le misure idonee ad impedire, e comunque, a non agevolare l’uso illecito dei ponteggi a scopo di furto e/o intrusione il tutto con la finalità di ridurre al minimo il rischio del danno (furto), non potendo escluderlo totalmente.
La normale diligenza ordinaria dell’impresa appaltatrice si considera attuata quando l’impresa utilizza: a) adeguata illuminazione notturna, b) un sistema di allarme posizionato al primo piano del ponteggio ad un’altezza difficile da raggiungere, c) la rimozione delle scale di accesso al piano primo del ponteggio.
La responsabilità del condominio ex articolo 2051 Codice civile sorge sia quale custode delle parti comuni del fabbricato (facciata su cui è installato il ponteggio), che per “culpa in vigilando” od “in eligendo” omettendo di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice o perché ha scelto un’impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera.
Infatti, il condominio non può liberarsi della propria responsabilità imponendo solo formalmente, e quindi contrattualmente, all’impresa l’adozione di tutte le misure di tutela e di salvaguardia per evitare il furto, ma deve anche porre in essere tutte le attività di controllo e verifica affinché l’impresa abbia adottato tutte le misure pattuite contrattualmente.