La Corte di Cassazione in più occasioni ha confermato che, sia il proprietario di un appartamento, che il conduttore (a patto che il contratto d’affitto lo preveda), può destinare l’intero alloggio o soltanto alcune stanze all’attività di bed e breakfast, senza il preventivo consenso dell’assemblea di condominio.
Prima, però, è necessario compiere alcune verifiche essenziali, a cominciare dall’accertamento della destinazione d’uso del bene: solo se quest’ultima è abitativa si può procedere alla locazione; in un immobile con destinazione d’uso ufficio, quindi, non sarà possibile avviare l’attività di b&b. Inoltre, bisogno accertare che il regolamento condominiale contrattuale non vieti in modo chiaro ed esplicito il b&b. Se così fosse, per procedere il proprietario dell’appartamento oggetto della locazione dovrà ottenere una modifica del testo del regolamento, che necessita del voto unanime dei condòmini.
Aggiornamento a cura dell’Avv. Alessandro Pignatti